Onorevoli senatori,
la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente stabilito che ‘il nudo integrale –considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell’uomo medio normale– (…) [può] essere (…) espressione della libertà individuale o derivare da convinzioni salutiste o da un costume particolarmente disinibito. Esso, se praticato in una spiaggia appartata, frequentata da soli naturisti, è penalmente irrilevante’; e che ‘non può considerarsi indecente la nudità integrale (…) di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata’: tale comportamento non costituisce quindi ‘atto contrario alla pubblica decenza’ ai sensi dell’articolo 726 del codice penale (così Cass. pen., III sez., n.8959, 3 luglio1997 e n.3557, 16 febbraio 2000). La punibilità penale della pratica del naturismo non è in linea con i principi di un moderno diritto penale del fatto: manca quella offensività del bene giuridico tutelato, caposaldo di un sistema penale garantista e liberale.
Una semplice constatazione di buon senso nell’Italia del XXI secolo, radicata da decenni non solo nei Paesi dell’Europa settentrionale ma in buona parte dei Paesi della costa settentrionale del Mediterraneo (nostri concorrenti nel turismo). Ma non sembra, però, che sia stata ancora accettata da settori della Pubblica Amministrazione e degli organi di polizia, e anche da qualche giudice di merito, cosi’ come puntualmente registrato dalle cronache estive. Appare opportuna, quindi, una modifica legislativa in merito.
Il presente disegno di legge, rifacendosi ad un testo gia’ presentato nella passata legislatura, nell’articolo 2 propone l’abrogazione dell’articolo 726 del codice penale. Questo articolo punisce con sanzioni amministrative pecuniarie “chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza”. Una definizione vaga che dà adito a fraintendimenti e che, comunque, vista la sussistenza del reato di atti osceni molto piu’ gravi e puniti dall’art. 527 del codice penale, non cancella certe punibilità.
Crediamo siano sempre meno i cittadini che considerino illecito, o addirittura penalmente rilevante, il comportamento di chi, in zone remote e appartate delle nostre coste, preferisce prendere il sole o bagnarsi in mare nudo anziché in costume da bagno. Appare addirittura scellerato che, per perseguire una tale abitudine e molestare dei bagnanti, vengano sottratte energie e risorse a forze dell’ordine e sistema giudiziario, che avrebbero ben altro di cui occuparsi. Per esempio, in località spiaggia dell’Arenauta presso Gaeta, per diversi giorni sono state organizzate repressioni su larga scala, con forze dell’ordine in costume da bagno anziché in uniforme!
Questi episodi di cronaca non solo rendono il nostro Paese oggetto di
commenti canzonatori da parte della stampa estera, ma danneggiano la nostra
industria turistica, limitandone la gamma dell’offerta senza recare vantaggio
a nessuno, se non alla vanità o ai furori sessuofobi di qualche funzionario.
Porre fine a episodi del genere e restituire serenità ai bagnanti naturisti è
il primo obiettivo di questo disegno di legge, che, registrando una situazione
esistente e creando le norme per una legalizzazione, intende garantire
tranquillità alle vacanze di nudisti e non.
Vi è anche un importante vantaggio economico della questione: rendere
competitiva l’offerta turistica dell’Italia anche per le strutture ricettive
riservate ai naturisti. Sono numerosi i turisti provenienti da Paesi
dell’Europa centrale e settentrionale, soprattutto tedeschi e scandinavi, che
preferiscono passare le vacanze in Paesi in cui non siano perseguiti dalla
polizia per la pratica del naturismo. Va inoltre considerato che questa
pratica è radicata anche in Paesi dell’Europa centrorientale i cui cittadini
da poco hanno iniziato a permettere vacanze all’estero e che costituiscono un
segmento promettente della domanda turistica internazionale. Il nostro Paese,
inoltre, affacciato sul Mediterraneo, avrebbe un numero limitato di offerte
concorrenti per questi servizi. L’attuale situazione di incertezza legislativa
non consente investimenti in questo settore, limitando la varietà della
nostra offerta proprio in un momento di difficoltà competitive per l’intero
settore.
Disegno di legge
Articolo 1
La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.
Si definisce naturismo l’insieme delle pratiche di vita all’aria aperta che, nel rispetto degli altri, della natura e dell’ambiente circostante, utilizzano il nudismo come forma di ricreazione e di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.
Articolo 2
L’articolo 726 del codice penale e’ soppresso.
Articolo 3
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono i criteri secondo cui i Comuni possono individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o private da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare e gestire le relative strutture.
Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto ad individuare aree da destinare ad hoc, i proprietari o i gestori di aree destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive possono chiedere all’amministrazione comunale competente l’autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo.
L’amministrazione deve inviare risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata risposta è da intendersi come silenzio-assenso.
Articolo 4
Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo in aree demaniali, la gestione delle stesse può essere concessa a privati o ad associazioni o organizzazioni.
Tutte le aree destinate alla pratica del naturismo sono soggette alle norme di tutela e salvaguardia ambientale previste per le aree protette.
Articolo 5
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i Comuni disciplinano l’obbligo dei proprietari o dei gestori di delimitare e segnalare le aree di cui agli artt. 3 e seguenti della presente legge destinate alla pratica del naturismo.
La delimitazione di tali aree deve essere segnalata ed assicurare un’adeguata identificazione che le distingua da spazi pubblici o privati frequentati da cittadini che non praticano il naturismo.
Articolo 6
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate alla pratica del naturismo e ai loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni che disciplinano il settore turistico.