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Corte Suprema di Cassazione |
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ATTI OSCENI - ART. 527 COD.
PEN. - ESIBIZIONE DI ORGANI GENITALI MASCHILI AD UNA DONNA - DIVERSA
RILEVANZA PENALE IN FUNZIONE DEL CONTESTO SOGGETTIVO IN CUI L'EVENTO E'
CONCRETAMENTE INSERITO. (Cassazione - Sezione Terza Penale - Sent. n.
1765/2000 - Presidente U. Papadia - Relatore P. Onorato) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO l - Con sentenza del 10.2.1999, parzialmente
riformando quella resa il 2.7.1998 dal pretore di Sondrio, la corte di
appello di Milano ha dichiarato A. G. colpevole dei seguenti reati: a) artt. 81 cpv. e 635 c.p., per aver
ripetutamente danneggiato le piante di pomodori dell'orto dei coniugi L. R.,
staccandone i frutti ancora acerbi; c) artt. 81 cpv. e 635 c.p. per aver
ripetutamente danneggiato, rompendoli, i vasi posti sul terreno antistante
l'abitazione dei coniugi L. R.; d) art. 726 c.p., per aver commesso atti
contrari alla pubblica decenza, urinando e defecando sulla concimaia sita nei
pressi della propria abitazione; e) art. 527 c.p., per aver commesso atti osceni,
mostrando ripetutamente il pene a D. C. A., coniugata L. R. : fatti tutti
commessi in Albosaggia sino all'ottobre 1996. Per l'effetto, ritenuta la continuazione tra i
reati, la corte milanese ha condannato l'imputato alla pena di tre mesi e tre
giorni di reclusione. 2- Il G. ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo quattro motivi. In particolare lamenta: 2. l - nullità del decreto di citazione a
giudizio, perché il capo di imputazione conteneva un indicazione cronologica
per tutti i fatti (fino all'ottobre 1996) del tutto generica e tale da
impedire un'adeguata difesa (in particolare, per quanto concerne gli atti
osceni - secondo il ricorrente - non è dato sapere quando iniziarono e quanti
furono); 2.2- carenza di motivazione e violazione
dell'art. 192 c.p.p., in relazione al delitto di cui all'art. 527 c.p., sia
perché difetta la motivazione in ordine alla concreta visibilità ed
esposizione al pubblico della concimaia dove sarebbero stati compiuti gli
atti osceni; sia perché non è stato accertato se l'esibizione dell'organo
genitale sia avvenuto per istinto libidinoso oppure per disprezzo e offesa
della signora D. C.; 2.3 - erronea applicazione della norma
incriminatrice in relazione ai reati di danneggiamento, perché mancava la
prova della materialità del danneggiamento e della sua attribuibilità
all'imputato; 2.4 - insussistenza del delitto di cui all'art.
527 c.p., giacché l'esibizione del pene per orinare non può essere
considerato atto osceno, se non accompagnata da gesti o palpamenti atti a
esprimere libido. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 - Il primo motivo di ricorso (n. 2.1) è
infondato. Legittimamente la corte territoriale ha
disatteso l'analoga censura formulata con l'atto di appello, osservando che
il pubblico ministero aveva contestato i reati unificandoli nella
continuazione interna e indicando come data di commissione quella sino alla
quale la condotta si era protratta. Siffatta contestazione doveva ritenersi
sufficientemente chiara e completa, tale comunque da consentire all'imputato
l'esercizio del diritto alla difesa. Tanto ciò è vero che il G. ha potuto dimostrare
di essersi allontanato da casa il 14.8.1996 per andare a falciare l'erba in
un maggengo (anche se poi la corte di merito ha ritenuto la circostanza non
decisiva per escludere il danneggiamento avvenuto quel giorno, evidentemente
prima dell'allontanamento da casa); così come ha potuto dimostrare che alcuni
fatti di imbrattamento risalivano a una data anteriore di oltre 90 giorni
alla querela (sicché la stessa corte lo proscioglieva dal relativo reato,
contestatogli sub capo b) dell'imputazione). 4 - I1 secondo e il quarto motivo del ricorso
(nn. 2.2 e 2.4) vanno trattati congiuntamente, perché entrambi relativi al
reato di atti osceni. Al riguardo, il collegio osserva che nessun
dubbio può sussistere sulla circostanza che la concimaia in cui il G. compì
gli atti contestati era concretamente visibile, cioè esposta al pubblico,
così come richiesto dall'art. 527 c.p.. Infatti, i giudici di merito hanno
accertato, con motivazione incensurabile in questa sede, che sebbene
parzialmente circondata da un muro, peraltro di altezza degradante, essa era
comunque esposta agli sguardi di chi si trovava nei pressi. Tuttavia, secondo quanto risulta dalle sentenze
dei giudici di merito, gli atti compiuti dal G. non integravano i requisiti
dell'oscenità. Com'è noto, infatti, atto osceno è quello che offende
oggettivamente il comune sentimento del pudore in materia sessuale, e non
quello che offende la semplice costumatezza, o pubblica decenza, tutelata
dall'art. 726 c.p.. Per integrare il delitto di cui all'art. 527 c.p.,
quindi, è necessario che l'agente abbia coscienza e volontà di offendere il
pudore sessuale. Nella fattispecie concreta, il G. usava la
concimaia per soddisfare i suoi bisogni fisiologici (tanto che è stato
condannato per la contravvenzione di cui all'art. 726 c.p.); e inoltre, a
volte aspettava che la vicina fosse nei pressi per far finta di orinare e per
mostrare ostentatamente i propri genitali (v. sentenza del pretore, pag. 3, e
sentenza di appello, pag. 5). L'esibizione degli organi, però, non era
accompagnata da frasi, palpamenti o gesti sessualmente allusivi, o comunque
da un atteggiamento e un contesto tale da poterla qualificare come
espressione di libidine sessuale, così come richiede la nozione di osceno.
Sul punto entrambi i giudici di merito omettono qualsiasi considerazione,
invalidando così il giudizio di responsabilità. Quella esibizione di
genitali, piuttosto, per il comportamento complessivo dell'imputato,
considerato in se stesso e soprattutto in rapporto alla persona offesa,
appariva chiaramente come manifestazione di disprezzo, ossia come volontà di
offendere l'onore o il decoro della vicina di casa. Per conseguenza, doveva
qualificarsi non come atto osceno, ma come ingiuria, atteso che l'ingiuria
può essere non solo verbale, ma anche reale, cioè compiuta con gesti sconci o
altri atti materiali di spregio verso una persona presente. La giurisprudenza di legittimità, se letta
correttamente, è generalmente conforme a questa impostazione. Per essa
infatti l'esibizione degli organi genitali configura il delitto di atti
osceni quando mira al soddisfacimento della libido (Cass. Sez. III, n. 8959
del 3.1.1997, ud. 3.7.1997, P.M. in proc. Gallone, rv. 208445); l'esibizione
ostentata del pene maschile verso una donna integra il reato di atti osceni,
quando ha per fine il soddisfacimento erotico dell'agente (Cass. Sez. III, n.
9435 del 7.9.1995, ud. 7.7.1995, Vegetali, rv. 202717); l'esibizione in
pubblico degli organi genitali maschili per il soddisfacimento della propria
libido, in quanto offensiva della costumatezza sessuale, integra gli estremi
del delitto di atti osceni (Cass. Sez. III, n; 4900 del 17.5.1985, ud.
5.3.1985, Catalano, rv. 169276); ogni atto che abbia un contenuto specifico
riferibile alla sfera sessuale (nella specie esibizione in pubblico degli
organi genitali accompagnata da palpamenti e gesti diretti a sottolinearla)
integra l'elemento materiale del delitto di atti osceni (Cass. Sez. III, n.
10898 del 6.12.1984, ud. 15.6.1984, Cialli, rv. 166988). Non può invece condividersi quella opinione
secondo cui "la esibizione di organi genitali maschili ad una donna,
anche se compiuta al fine di offesa o disprezzo, anziché di soddisfacimento
di impulso sessuale, è per sua natura offensiva del comune senso del pudore
ed integra il delitto di atti osceni" (Cass. Sez. III, n. 2656 del
4.4.1973, ud. 13.11.1972, Di Costantino, rv. 123724). Questa tesi, nella sua
assolutezza, trascura una considerazione elementare di fisiologia umana e di
antropologia, e cioè che alcuni organi dell'apparato genitale genitale
maschile e femminile svolgono anche altre funzioni (in particolare il pene
svolge anche la funzione di eliminare l'urina): sicché non può correttamente
affermarsi, anzitutto sotto un profilo fisiologico e antropologico, che
l'esibizione di organi genitali è "per sua natura" attinente alla
sfera sessuale e quindi offensiva del pudore. A1 contrario, così come
esplicitamente o implicitamente affermato anche dalla giurisprudenza su richiamata,
la nudità dei genitali può assumere un diverso rilievo penale in funzione del
contesto oggettivo e soggettivo in cui è concretamente inserita: così può
configurare un atto osceno, quando esprime, anche psicologicamente, un
istinto sessuale; ma può semplicemente costituire un atto contrario alla
pubblica decenza, quando è mero esercizio della funzione fisiologica
dell'urinare; o addirittura sfugge a qualsiasi rilevanza penale se è inserita
in un contesto pedagogico o didattico (es. durante una lezione di anatomia o
di educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per es. di
tipo naturista o salutista). 5- E' invece infondata la terza censura (n. 2.3)
relativa ai danneggiamenti, giacché la sentenza impugnata ha motivato in modo
puntuale e logico, comunque non censurabile in sede di legittimità, sia in
ordine alla materialità dei danni subiti dai coniugi L. R. (vasi rotti,
ortaggi danneggiati, pomodori verdi staccati dalle piante, etc.), sia in
ordine alla responsabilità dell'imputato (dovendosi escludere la causa
meteorologica o in genere accidentale, e considerando la circostanza che i
danneggiamenti erano avvenuti al confine tra la proprietà dei querelanti e
quella dell'imputato). 6 - In conclusione, la sentenza deve essere
annullata limitatamente al delitto di atti osceni contestato al capo c)
dell'imputazione. In seguito alla corretta e integrale lettura delle sentenze
dei giudici di merito, il fatto contestato e accertato a carico dell'imputato
(esibizione del pene in presenza della signora D. C.) doveva essere
giuridicamente qualificato come ingiuria e non come atto osceno. Poiché il reato di cui all'art. 527 c.p. era il
più grave fra quelli contestati e ritenuti, sicché è stato assunto per il
calcolo della pena base, da aumentare ai fini della continuazione, gli atti
vanno rimessi ad altra sezione della corte milanese, perché provveda a
rideterminare la pena complessiva. PER QUESTI MOTIVI La corte annulla la sentenza impugnata in ordine
al reato di cui all'art. 594 c p., così qualificato il fatto di cui al capo
c) della rubrica, e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Milano
per la determinazione della pena. Rigetta il ricorso nel resto. |
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