COMUNICATO STAMPA UFFICIALE CO.NA.IT.
N. 6 – del 20/3/2007
OGGETTO: Presentata Oggi la PDL Regione Piemonte “Valorizzazione del Turismo Naturista”

Su proposta di AssoNatura – Associazione Naturista di Promozione Sociale, con il sostegno della CO.NA.IT. (Confederazione Naturista Italiana), della Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni e con l’appoggio del CO.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale delle Associazioni e Comunità di Ricerca Etica, Interiore e Spirituale), è stata presentata oggi dal Consigliere regionale Marco Travaglini, Vice Presidente del Gruppo DS, la PDL “Valorizzazione del Turismo Naturista”. Marco Travaglini, primo firmatario, ha raccolto l’adesione di un ampio spettro dei capigruppo dell’arco costituzionale: hanno infatti firmato la PDL anche Mariacristina Spinosa (Verdi), Luigi Ricca (SDI), Mariano Turigliatto (Gruppo Misto), Sergio Dalmasso (Rifondazione), Yuri Bossuto (Rifondazione), Luca Robotti (Comunisti Italiani), Enrico Moriconi (Ecologisti Uniti a Sinistra – Sinistra Europea), Riccardo Nicotra (Nuovo PSI), Andrea Buquicchio (Italia dei Valori), Marco Beglion (DS).
L’ottimo lavoro di presentazione della proposta di Legge fatto dal Coordinatore della Consulta Laica, Tullio Monti, in tandem con il Presidente di AssoNatura Davide Quaranta, ha portato la proposta di legge ad essere presentata in Consiglio Regionale nel tempo record di una settimana.
Sono state accolte anche le variazioni migliorative rispetto alla legge emiliana ed il servizio per la qualità della legislazione della Regione Piemonte, in soli 5 giorni ha trovato la miglior formulazione per le piccole, ma importanti variazioni proposte. Rispetto alla legge emiliana, quella proposta da Assonatura e presentata dal Consigliere Marco Travaglini, è dotata di un articolo finanziario (Art. 6) che fissa nel 20% a fondo perduto i finanziamenti a favore di nuove strutture turistiche naturiste per una somma di 500.000 € l’anno, in tre anni, per un totale di 1,5 milioni di € a disposizione degli imprenditori naturisti che apriranno strutture nel triennio successivo alla auspicabile approvazione della legge. Soldi che saranno computati al bilancio dell’assessorato al Turismo. Inoltre la legge piemontese ha un comma specifico (comma 2, Art. 4) a tutela del buon nome e dell’etica naturista, obbligando l’esercente che utilizza il termine “naturista” nella propria ragione sociale e che lo utilizza in qualsiasi forma di pubblicità, a dimostrare l’appartenenza ad una delle federazioni o confederazioni nazionali naturiste esistenti; in pratica conferisce alle federazioni nazionali la funzione di garanti sul buon costume delle strutture naturiste. Ha una piccola, ma importante deroga sulle recinzioni, per quei luoghi sufficientemente appartati o sperduti, dove invece di prescrivere alberature o alte siepi, obbliga alla sola segnalazione (comma 3, Art. 5). Per il resto è sostanzialmente la copia della Legge Regionale dell’Emilia Romagna. Un primo successo di AssoNatura che ha saputo tessere l’unità di un fronte di cittadini molto ampio, formato da naturisti e da non naturisti e rappresentato dalle tre associazioni federate a CONAIT (AssoNatura – EcoNat – A.n.e.r.), dalle quasi 80 associazioni affiliate alla Consulta per la Laicità delle Istituzioni, e dalle 70 associazioni federate al Co.n.a.c.r.e.i.s.; un fronte trasversale, costituito tra l’altro da una maggioranza di non naturisti, che sostengono però il giusto principio di libertà individuale e di diritto dei naturisti ad esistere; un fronte di più di 25.000 persone fisiche (a tanto ammontano i soci di tutte le associazioni riunite) che sostiene una battaglia di civiltà e buon senso, come quella di riconoscere spazi ai naturisti, tutelando tutti.
Un altro piccolo grande successo della CO.NA.IT., dopo quello dell’approvazione della Legge Regionale Emiliana, segnato solo dalla sconcertante e totale assenza della FE.NA.IT., che pure di naturismo dovrebbe occuparsi. In soli due anni CO.NA.IT ha segnato l’avvio di iter legislativi votati alla concretezza, anziché di voli pindarici come una legge nazionale sul naturismo. Trovate i testi della Legge Emilia Romagna e della P.D.L. Piemonte su sito: www.assonatura.it alla pagina “Normativa” e sul sito della CONAIT: www.conait.org
Davide Quaranta
Coordinatore di turno CO.NA.IT.
Presidente AssoNatura

Testo di legge proposto dal Consigliere Marco Travaglini.
"VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA"
P.D.L. Regione Piemon
te

Art. 1
Finalità

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, promuove le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il turismo naturista, al fine di valorizzare pratiche di vita sana e prevalentemente all’aria aperta che utilizzano anche il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale, attraverso il contatto diretto con la natura.

Art. 2
Competenze della Regione

1. La Regione, per perseguire le finalità di cui all’articolo 1, favorisce l'individuazione delle aree da destinare alla pratica del naturismo e la realizzazione di strutture pubbliche e private destinate al medesimo scopo, anche mediante la concessione di contributi attraverso le vigenti leggi d’incentivazione del settore turistico.
2. La Regione concede contributi a fondo perduto pari al 20% del valore delle strutture pubbliche e private di cui al comma 1.

Art. 3
Aree pubbliche destinate al naturismo

1. Le autorità comunali possono destinare spiagge lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla pratica del naturismo.
2. Nelle aree pubbliche destinate al naturismo possono essere costruite semplici strutture destinate ai servizi che siano scarsamente visibili, non inquinanti, rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli esistenti.
3. La gestione di tali aree potrà essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.
4. Nel caso di cui al comma 3, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.
5. Le amministrazioni comunali controllano l'attività svolta, il regolare allestimento delle strutture e, in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la licenza.

Art. 4
Aree private destinate al naturismo

1. I privati, siano essi imprenditori, aziende, enti o associazioni, che intendano aprire strutture destinate al naturismo, quali campeggi, alberghi, piscine, saune o altro, ad esclusione delle zone di demanio lacuale e fluviale, devono attenersi, per l'utilizzo delle aree e per la realizzazione di strutture, a quanto previsto dalle leggi vigenti che disciplinano il settore turistico.
2. A tutela e a garanzia dei naturisti e dei non naturisti, le strutture private di qualsiasi genere che intendono inserire il termine naturista nella propria ragione sociale e nella propria pubblicità devono dimostrare di essere affiliate ad una delle federazioni o confederazioni naturiste nazionali esistenti.
3. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5.

Art. 5
Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al naturismo

1. Tutte le aree destinate alla pratica naturista devono essere opportunamente delimitate e segnalate mediante cartelli o analoghi strumenti che assicurino un'adeguata identificazione che le distingua, al fine di evitare ogni promiscuità, da spazi frequentati da chi non pratica il naturismo. Le aree stesse, se del caso, devono essere recintate con piante autoctone.
2. Le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, devono inoltre, garantire i terzi estranei alle strutture medesime rispetto alla visibilità dall’esterno dei luoghi oggetto di pratica naturista.
3. In deroga al comma 2, le strutture situate in luoghi sufficientemente appartati, hanno l’esclusivo obbligo di segnalazione di cui al comma 1.


Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Per l�attuazione della presente legge, nell?esercizio finanziario 2007, è previsto uno stanziamento di 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 21032 (Turismo sport parchi Off.turistica turismo sociale tempo libero Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, alla cui copertura si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. Per il biennio 2008-2009, agli oneri annui pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'UPB 21032 del bilancio pluriennale
2007-2009 si provvede secondo le modalità dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione
Piemonte) e dall'�articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge  finanziaria per l'anno 2003).


Relazione

Il nostro Paese è uno dei pochi in Europa a non avere, ancora oggi, una   normativa che riconosca e garantisca la libertà di esercitare la pratica del    naturismo.  Il naturismo, movimento nato nel secolo scorso per opporsi   all’<<inurbamento> > caotico delle città, è un ideale umanistico che prende   spunto dal mondo classico greco e dai moderni precetti medici, psicologici   ed ecologici, si tratta di un modo di vivere e pensare l’ambiente nel   rispetto delle leggi fondamentali della natura, intesa in tutti i suoi   aspetti, e nel rigetto di ogni forma di prevaricazione.  Il naturismo è, altresì, un movimento familiare (raggruppa nuclei familiari   con elevato senso della convivialità) ; sano (è volto, infatti, al benessere   fisico e psichico attraverso la promozione della vita all’aria aperta,   dell’esercizio fisico, dell’alimentazione naturale e vegetariana, della   medicina alternativa, la lotta contro l’inquinamento, il consumismo, l’uso   di alcool, tabacco e sostanze stupefacenti) ; educativo (insegna il rispetto   di sé stessi, degli altri, delle risorse naturali e la tolleranza verso le   persone di ogni razza, età e sesso) e naturale (rispetta la natura e da essa    ne trae benefici non artificiali) .  Negli ultimi 30 anni il naturismo si è diffuso anche in Italia ed è, oggi,   in forte espansione con la nascita di numerose associazioni. Tuttavia, sono   solo una decina in tutta Italia i luoghi ove è tollerata tale pratica.  Purtroppo, nel nostro Paese vige una situazione di <<indeterminatezza> > dal   punto di vista giuridico che è fonte di imbarazzo sia per i naturisti, sia   per coloro che non lo sono, e talvolta conduce ad interventi della forza   pubblica, chiamata a valutare se il comportamento riscontrato sia contrario   o no alle disposizioni del codice penale, sebbene gran parte della   giurisprudenza si sia pronunciata nel senso che il nudo in sè non vada   contro la legge, assolvendo quindi numerosi nudisti denunciati per presunte   violazioni dell’articolo 726 del codice penale.  La giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, si è espressa nel   senso che «il nudo integrale � considerando il sentimento medio della   comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell’uomo medio   normale � (...) [può] essere (...) espressione della libertà individuale o   derivare da convinzioni salutiste o da un costume particolarmente   disinibito. Esso, se praticato in una spiaggia appartata, frequentata da   soli naturisti, è penalmente irrilevante»; e ancora che «non può   considerarsi indecente la nudità integrale (...) di un naturista in una   spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata»: tale   comportamento non costituisce quindi «atto contrario alla pubblica decenza»   ai sensi dell’articolo 726 del codice penale (così Cassazione penale III   sezione n. 8959 del 3 luglio 1997 e n. 3557 del 16 febbraio 2000).  Tuttavia, questa incertezza determina ogni anno un <<dirottamento> > dei   turisti naturisti del Nord Europa, provenienti, in particolare, da Germania,    Olanda, Svezia ed Inghilterra, verso altri Paesi del Mediterraneo,   soprattutto verso la Francia, la Croazia e la Grecia. Si possono valutare in    circa 500 mila presenze l’anno, le perdite economiche per l’Italia a causa   di questa incertezza legislativa. La valorizzazione del turismo naturista   nel nostro Paese significherebbe creare occupazione ed accogliere numerosi   turisti stranieri che, al momento, frequentano le strutture allestite in   altre nazioni.  E’ compito del Parlamento fare chiarezza su questo tema da un punto di vista    generale, tuttavia è importante disciplinare il turismo naturista anche a   livello regionale.  Tale proposta di legge regionale, composta da 6 articoli, è dunque   finalizzata alla “Valorizzazione del turismo naturista” allo scopo di   promuovere le condizioni necessarie per garantire, all’interno della nostra   Regione, la possibilità di svolgere il naturismo, che si caratterizza per   pratiche di vita sana e prevalentemente all’aria aperta, che utilizzano   anche il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale,   attraverso il contatto diretto con la natura (art. 1).  La proposta di legge regionale in questione intende favorire   l’individuazione di aree da destinare alla pratica del naturismo e la   realizzazione di strutture pubbliche e private destinate al medesimo scopo,    anche mediante la concessione di contributi, attraverso le vigenti leggi   d’incentivazione del settore turistico. E’ prevista, in particolare, la   concessione da parte della Regione di contributi a fondo perduto pari al 20   per cento del valore delle strutture realizzate (art. 2).  L’articolo 3 concerne, poi, le aree pubbliche destinate al naturismo: le   autorità comunali possono adibire (mediante la creazione di semplici   strutture destinate a servizi, che siano scarsamente visibili, non   inquinanti e rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli esistenti)   aree naturali, di proprietà del demanio o di enti Pubblici, alla pratica del    naturismo. La gestione di tali aree può essere concessa a privati, ad   associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e    la fruizione applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.  Questa proposta di legge regionale non auspica solo la <<legalizzazione> > di    aree naturali da destinare alla pratica naturista, ma intende estendere il   naturismo ad altri luoghi, prevedendo, ad esempio, l’istituzione di   campeggi, alberghi, piscine, saune o altro, gestiti da privati che tengano   conto delle esigenze dei naturisti. L’articolo 4 riguarda, infatti, le aree    private destinate al naturismo: i privati che intendano aprire apposite   strutture destinate al naturismo, ad esclusione delle zone di demanio   lacuale e fluviale, dovranno attenersi, per l'utilizzo delle aree e per la   realizzazione delle strutture, a quanto previsto dalle leggi vigenti che   disciplinano il settore turistico.  Nel quinto articolo è stabilito, altresì, che tutte le aree destinate alla   pratica naturista debbano essere opportunamente delimitate e segnalate   mediante cartelli o analoghi strumenti che assicurino un'adeguata   identificazione che le distingua, al fine di evitare ogni promiscuità, da   spazi frequentati da chi non pratica il naturismo. Tali aree, dunque, devono    essere riconoscibili ed eventualmente recintate con piante autoctone. Dovrà,    inoltre, essere garantito che dall’esterno non vi sia contatto visivo con   chi svolge la pratica naturista.

                                                                                                                                                                Marco Travaglini.

                                                                                              CO.NA.IT. Via Passerini 18 - Milano     http://www.conait.org/