COMUNICATO STAMPA
UFFICIALE CO.NA.IT.
N. 6 – del 20/3/2007
OGGETTO: Presentata Oggi la PDL Regione Piemonte “Valorizzazione
del Turismo Naturista”
Su proposta di AssoNatura – Associazione Naturista
di Promozione Sociale, con il sostegno della CO.NA.IT. (Confederazione
Naturista Italiana), della Consulta Torinese per la Laicità delle
Istituzioni e con l’appoggio del CO.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento
Nazionale delle Associazioni e Comunità di Ricerca Etica, Interiore
e Spirituale), è stata presentata oggi dal Consigliere regionale
Marco Travaglini, Vice Presidente del Gruppo DS, la PDL “Valorizzazione
del Turismo Naturista”. Marco Travaglini, primo firmatario, ha
raccolto l’adesione di un ampio spettro dei capigruppo dell’arco
costituzionale: hanno infatti firmato la PDL anche Mariacristina Spinosa
(Verdi), Luigi Ricca (SDI), Mariano Turigliatto (Gruppo Misto), Sergio
Dalmasso (Rifondazione), Yuri Bossuto (Rifondazione), Luca Robotti (Comunisti
Italiani), Enrico Moriconi (Ecologisti Uniti a Sinistra – Sinistra
Europea), Riccardo Nicotra (Nuovo PSI), Andrea Buquicchio (Italia dei
Valori), Marco Beglion (DS).
L’ottimo lavoro di presentazione della proposta di Legge fatto
dal Coordinatore della Consulta Laica, Tullio Monti, in tandem con il
Presidente di AssoNatura Davide Quaranta, ha portato la proposta di
legge ad essere presentata in Consiglio Regionale nel tempo record di
una settimana.
Sono state accolte anche le variazioni migliorative rispetto alla legge
emiliana ed il servizio per la qualità della legislazione della
Regione Piemonte, in soli 5 giorni ha trovato la miglior formulazione
per le piccole, ma importanti variazioni proposte. Rispetto alla legge
emiliana, quella proposta da Assonatura e presentata dal Consigliere
Marco Travaglini, è dotata di un articolo finanziario (Art. 6)
che fissa nel 20% a fondo perduto i finanziamenti a favore di nuove
strutture turistiche naturiste per una somma di 500.000 € l’anno,
in tre anni, per un totale di 1,5 milioni di € a disposizione degli
imprenditori naturisti che apriranno strutture nel triennio successivo
alla auspicabile approvazione della legge. Soldi che saranno computati
al bilancio dell’assessorato al Turismo. Inoltre la legge piemontese
ha un comma specifico (comma 2, Art. 4) a tutela del buon nome e dell’etica
naturista, obbligando l’esercente che utilizza il termine “naturista”
nella propria ragione sociale e che lo utilizza in qualsiasi forma di
pubblicità, a dimostrare l’appartenenza ad una delle federazioni
o confederazioni nazionali naturiste esistenti; in pratica conferisce
alle federazioni nazionali la funzione di garanti sul buon costume delle
strutture naturiste. Ha una piccola, ma importante deroga sulle recinzioni,
per quei luoghi sufficientemente appartati o sperduti, dove invece di
prescrivere alberature o alte siepi, obbliga alla sola segnalazione
(comma 3, Art. 5). Per il resto è sostanzialmente la copia della
Legge Regionale dell’Emilia Romagna. Un primo successo di AssoNatura
che ha saputo tessere l’unità di un fronte di cittadini
molto ampio, formato da naturisti e da non naturisti e rappresentato
dalle tre associazioni federate a CONAIT (AssoNatura – EcoNat
– A.n.e.r.), dalle quasi 80 associazioni affiliate alla Consulta
per la Laicità delle Istituzioni, e dalle 70 associazioni federate
al Co.n.a.c.r.e.i.s.; un fronte trasversale, costituito tra l’altro
da una maggioranza di non naturisti, che sostengono però il giusto
principio di libertà individuale e di diritto dei naturisti ad
esistere; un fronte di più di 25.000 persone fisiche (a tanto
ammontano i soci di tutte le associazioni riunite) che sostiene una
battaglia di civiltà e buon senso, come quella di riconoscere
spazi ai naturisti, tutelando tutti.
Un altro piccolo grande successo della CO.NA.IT., dopo quello dell’approvazione
della Legge Regionale Emiliana, segnato solo dalla sconcertante e totale
assenza della FE.NA.IT., che pure di naturismo dovrebbe occuparsi. In
soli due anni CO.NA.IT ha segnato l’avvio di iter legislativi
votati alla concretezza, anziché di voli pindarici come una legge
nazionale sul naturismo. Trovate i testi della Legge Emilia Romagna
e della P.D.L. Piemonte su sito: www.assonatura.it alla pagina “Normativa”
e sul sito della CONAIT: www.conait.org
Davide Quaranta
Coordinatore di turno CO.NA.IT.
Presidente AssoNatura
Testo
di legge proposto dal Consigliere Marco Travaglini.
"VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA"
P.D.L. Regione Piemonte
Art.
1
Finalità
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, promuove le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il turismo naturista, al fine di valorizzare pratiche di vita sana e prevalentemente all’aria aperta che utilizzano anche il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale, attraverso il contatto diretto con la natura.
Art.
2
Competenze della Regione
1.
La Regione, per perseguire le finalità di cui all’articolo
1, favorisce l'individuazione delle aree da destinare alla pratica del
naturismo e la realizzazione di strutture pubbliche e private destinate
al medesimo scopo, anche mediante la concessione di contributi attraverso
le vigenti leggi d’incentivazione del settore turistico.
2. La Regione concede contributi a fondo perduto pari al 20% del valore
delle strutture pubbliche e private di cui al comma 1.
Art.
3
Aree pubbliche destinate al naturismo
1.
Le autorità comunali possono destinare spiagge lacustri o fluviali,
boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o
di enti pubblici alla pratica del naturismo.
2. Nelle aree pubbliche destinate al naturismo possono essere costruite
semplici strutture destinate ai servizi che siano scarsamente visibili,
non inquinanti, rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli esistenti.
3. La gestione di tali aree potrà essere concessa a privati,
ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento
e la fruizione applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.
4. Nel caso di cui al comma 3, la concessione individua il canone dovuto
dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne
il buon funzionamento e la fruizione.
5. Le amministrazioni comunali controllano l'attività svolta,
il regolare allestimento delle strutture e, in caso di riscontro negativo,
revocano la concessione o la licenza.
Art.
4
Aree private destinate al naturismo
1.
I privati, siano essi imprenditori, aziende, enti o associazioni, che
intendano aprire strutture destinate al naturismo, quali campeggi, alberghi,
piscine, saune o altro, ad esclusione delle zone di demanio lacuale
e fluviale, devono attenersi, per l'utilizzo delle aree e per la realizzazione
di strutture, a quanto previsto dalle leggi vigenti che disciplinano
il settore turistico.
2. A tutela e a garanzia dei naturisti e dei non naturisti, le strutture
private di qualsiasi genere che intendono inserire il termine naturista
nella propria ragione sociale e nella propria pubblicità devono
dimostrare di essere affiliate ad una delle federazioni o confederazioni
naturiste nazionali esistenti.
3. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’articolo
3, comma 5.
Art.
5
Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al naturismo
1.
Tutte le aree destinate alla pratica naturista devono essere opportunamente
delimitate e segnalate mediante cartelli o analoghi strumenti che assicurino
un'adeguata identificazione che le distingua, al fine di evitare ogni
promiscuità, da spazi frequentati da chi non pratica il naturismo.
Le aree stesse, se del caso, devono essere recintate con piante autoctone.
2. Le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, devono inoltre,
garantire i terzi estranei alle strutture medesime rispetto alla visibilità
dall’esterno dei luoghi oggetto di pratica naturista.
3. In deroga al comma 2, le strutture situate in luoghi sufficientemente
appartati, hanno l’esclusivo obbligo di segnalazione di cui al
comma 1.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Per l�attuazione della presente legge, nell?esercizio
finanziario 2007, è previsto uno stanziamento di 500.000,00 euro, in
termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di
base (UPB) 21032 (Turismo sport parchi Off.turistica turismo sociale
tempo libero Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2007, alla cui copertura si fa fronte con le
risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze
Bilanci Tit. II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2007.
2. Per il biennio 2008-2009, agli oneri annui pari a 500.000,00 euro, in
termini di competenza, iscritti nell'UPB 21032 del bilancio pluriennale
2007-2009 si provvede secondo le modalità dell'articolo 8 della legge
regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione
Piemonte) e dall'�articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003,
n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Relazione
Il
nostro Paese è uno dei pochi in Europa a non avere, ancora oggi, una normativa
che riconosca e garantisca la libertà di esercitare la pratica del
naturismo. Il
naturismo, movimento nato nel secolo scorso per opporsi all’<<inurbamento>
Marco Travaglini.
CO.NA.IT. Via Passerini 18 - Milano http://www.conait.org/